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Muovendo dai problemi occorsi nella recente congiuntura elettorale parlamentare dei giudici costituzionali italiani, nel contributo ci si interroga sui fondamenti teoricodogmatici del reclutamento dei giudici costituzionali. La garanzia iniziale è un ‘mighty problem’: essa concerne profili assai più pregnanti del dato meramente organizzativo e interessa nel profondo la democrazia pluralista.
Il recente aumento dei contenziosi in materia ambientale e climatica, a livello nazionale ed internazionale, riflette una progressiva trasformazione degli obblighi degli Stati in materia di tutela dell’ambiente. In questo contesto, il parere consultivo emesso il 21 maggio 2024 dal Tribunale internazionale del diritto del mare (TIDM), su richiesta della Commissione degli Stati insulari di piccole dimensioni (COSIS), costituisce un contributo fondamentale allo sviluppo del diritto del mare. Il presente studio analizza tale parere alla luce della giurisprudenza climatica contemporanea secondo tre assi. In primo luogo, esamina la riaffermazione della competenza consultiva del TIDM e il suo ruolo nell’evoluzione della risoluzione delle controversie marittime, in particolare alla luce dell’Accordo BBNJ del 2023. In secondo luogo, analizza la qualificazione delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra come inquinamento dell’ambiente marino ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nonché il metodo interpretativo basato sull’integrazione sistemica con il diritto climatico. Infine, valuta la portata degli obblighi degli Stati, in particolare il dovere di diligenza, il principio di precauzione e la responsabilità comune ma differenziata.
La peculiarità della responsabilità amministrativa rispetto a quella civile consiste nel fatto che ambedue garantiscono che la lesione di un diritto patrimoniale ad opera di un pubblico funzionario o dipendente abbia ad essere risarcita, ma ciò vale tanto allorché di quel diritto patrimoniale è titolare un privato, quanto nel caso in cui ne sia titolare lo Stato od una qualunque pubblica amministrazione. Le modificazioni introdotte dalla legge n.1 del 2026 impongono la necessità di valutarne, da parte dei giudici chiamati all’applicazione della stessa, la coerenza col principio immanente dell’ordinamento per il quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, trattandosi di previsione che ha visto traslata anche la responsabilità civile di costoro innanzi alla Corte dei conti, nel limite in cui l’amministrazione ha evitato azioni dirette innanzi il giudice civile per danni cagionatigli dal negligente operare dei propri funzionari, dipendenti e dirigenti.
Il saggio analizza in chiave sistematica l’evoluzione del regionalismo italiano a partire dalla Costituzione del 1947 sino alle più recenti riforme e prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., con particolare attenzione agli effetti costituzionali del cd. “regionalismo differenziato” sui diritti fondamentali, civili e sociali. La questione si inquadra nell’evoluzione storicocomparata delle forme di Stato regionali e federali, soffermandosi sul passaggio dallo Stato unitario accentrato del modello postunitario alla “Repubblica delle autonomie” delineata dal Titolo V riformato nel 2001. Muovendo dai principi personalistici e solidaristici della Costituzione, l’analisi individua il nodo centrale della relazione tra autonomia territoriale e garanzia dell’unità giuridica, economica e sociale della Repubblica, sottolineando come i vincoli di uguaglianza interpersonale e interterritoriale costituiscano un limite invalicabile all’espansione delle competenze regionali. Particolare rilievo è attribuito al rapporto tra il principio di sussidiarietà, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, c. 2, lett. m), Cost.) e il sistema di perequazione finanziaria (art. 119 Cost.), analizzati come strumenti costituzionali volti ad assicurare la coesione nazionale e l’effettività dei diritti sociali. Il lavoro evidenzia, inoltre, la funzione di garanzia svolta dalla Corte costituzionale nel bilanciamento tra esigenze di autonomia e tutela dell’eguaglianza sostanziale, anche alla luce delle più recenti pronunce in tema di “regionalismo asimmetrico”, sanità e pandemia da Covid19. Nella parte finale, si criticano le previsioni e l’impianto politicoistituzionale della legge n. 86/2024 (cd. legge Calderoli), segnalando i rischi di decostituzionalizzazione dell’assetto statale e gli impatti regressivi sui diritti fondamentali. L’articolo propone, in chiave conclusiva, una rilettura del regionalismo differenziato alla luce dei principi supremi dell’ordinamento – unità, indivisibilità, solidarietà ed eguaglianza – come condizione ineludibile per salvaguardare la coesione giuridica e sociale della Repubblica e la cittadinanza costituzionale unitaria.
Il saggio analizza il rapporto tra diritti di uso civico e proprietà individuale, mettendo in luce il conflitto strutturale tra la concezione moderna di diritto reale, fondata sulla titolarità soggettiva del bene, e forme comunitarie di appartenenza della terra, che individuano nella destinazione sociale e ambientale un criterio primario di gestione delle risorse del bene. A partire dall’evoluzione storica degli usi civici e dal più recente riconoscimento normativo delle terre gravate da usi civici come beni destinati alla tutela paesisticoambientale, lo studio esamina la recente giurisprudenza italiana, mettendo in luce la difficile conciliazione degli usi civici con le regole della proprietà su alcuni temi principali, quale la circolazione dei beni gravati da usi civici, la loro opponibilità ai terzi, i limiti all’alienabilità, il regime espropriativo e l’assimilazione ai beni demaniali. Attraverso un’analisi comparatistica, che guarda anche ad altre esperienze similari di civil law, come quella dei ‘montes vecinales’ in Spagna, viene proposta una ricomposizione dei rapporti tra regole della proprietà e diritti di uso civico fondata sul passaggio dal criterio della titolarità a quello della destinazione del bene, valorizzando la proprietà fiduciaria come forma di proprietà destinata, idonea a ricomporre il conflitto tra diritti individuali, interessi collettivi e tutela ambientale del territorio.